I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (acronimo RAEE), sono rifiuti di tipo particolare che consistono in qualunque apparecchiatura elettrica o elettronica di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta.
I RAEE sono giuridicamente e tecnicamente sia rifiuti urbani che speciali, sia contenenti sostanze pericolose che privi di esse, dipende dalla loro composizione merceologica.
I principali problemi sono la presenza nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche di sostanze considerate tossiche per l’ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi: la crescente diffusione determina un sempre maggiore rischio di abbandono nell’ambiente con conseguenze di inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua con ripercussioni sulla salute umana.
Questi prodotti vanno trattati a norma e destinati al recupero differenziato dei materiali di cui sono composti, evitando spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature.
Questi rifiuti, c.d. RAEE, sono regolamentati dalla Direttiva EU RAEE, recepita in Italia dal Decreto “RAEE” ovvero l’odierno Dlgs 49/2014 e ss.mm.ii., su base del principio CHI INQUINA PAGA.
I RAEE sono rifiuti di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall’energia elettrica progettate per funzionare a tensioni non superiori a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti 10 categorie:
– Grandi elettrodomestici;
– Piccoli elettrodomestici;
– Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
– Apparecchiature di consumo;
– Apparecchiature di illuminazione;
– Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione delle macchine utensili industriali fisse di grandi dimensioni);
– Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
– Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
– Strumenti di monitoraggio e controllo;
– Distributori automatici.
La raccolta dei RAEE viene differenziata in base alla tipologia di produzione ed impiego delle AEE, e soprattutto raggruppando i RAEE in base al tipo di trattamento a cui saranno sottoposti.
I trattamenti di recupero vengono eseguiti al fine di poter bonificare i componenti da materiali pericolosi per la salute o per l’ambiente e di smaltirli correttamente, e poter così procedere al recupero di tutta la componentistica riutilizzabile.
Il conferimento dei RAEE può essere eseguito dai consumatori nei centri di raccolta predisposti dai Comuni, o tramite il ritiro da parte dei rivenditori (per conto dei produttori), nelle fasi di acquisto di nuovi prodotti (rivalutazione dell’usato): tutto il sistema RAEE è sotto egida del CDC RAEE, ovvero il nazionale Centro di Coordinamento RAEE.
La raccolta è prevista, normata e organizzata in base ai seguenti gruppi codificati:
– R1 (Freddo e Clima), per esempio frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento, ecc
– R2 (Grandi Bianchi), per esempio lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, piani cottura economici, ecc.
– R3 (TV e Monitor), per esempio vecchi schermi a tubi catodici CRT, moderni schermi a LED, al Plasma, e nuove tecnologie, ecc
– R4 (PED CE ITC e altro, tra cui apparecchiature illuminanti e tutte le altre apparecchiature al di fuori degli altri raggruppamenti), per esempio aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere, ecc
– R5 (sorgenti luminose), per esempio lampade che contengono gas (come quelle a incandescenza), tubi fluorescenti al neon, lampade a risparmio energetico, a vapori di mercurio, sodio, ioduri, o sotto vuoto, ecc
Il trattamento dei RAEE è svolto in centri adeguatamente attrezzati, autorizzati alla gestione dei rifiuti ed adeguati al “Decreto RAEE”, sfruttando le migliori tecniche disponibili.
Le attività di trattamento prevedono varie fasi sommariamente come a seguire:
1) messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi
2) smontaggio e separazione preliminare dei materiali
3) lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.
L’attività di reimpiego delle apparecchiature dopo test di funzionamento è un’opzione prevista della normativa sui RAEE ma non esiste una normativa specifica sulle apparecchiature re-immesse sul mercato (prodotti rigenerati).
Attualmente i cittadini possono conferire i propri rifiuti alle isole ecologiche.
Inoltre dal 18.06.2010 è possibile riconsegnare gratuitamente il rifiuto direttamente al rivenditore, all’atto dell’acquisto di un’apparecchiatura della medesima tipologia, tale procedura è definita “uno contro uno”, ed è regolamentata dal DM Ambiente 65/2010; si segnala che dal 22.07.2016 i negozi superiori ai 400 metri quadri devono allestire un’area per il ritiro RAEE uno contro zero.
Per ottemperare questo principio, il finanziamento e l’organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche; per sostenere questi nuovi costi, i produttori saranno liberi di far pagare un eco-contributo visibile e ponderato in documento di vendita al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova.
Per definizione normativa:
– i produttori sono tutti coloro che fabbrichino o importino un prodotto elettrico o elettronico, oppure lo commercializzino con proprio marchio indipendentemente dalla provenienza geografica del bene, ovvero tutti coloro che per primi immettono il prodotto sul mercato e dunque ne sono responsabili.
– i distributori sono tenuti all’obbligo del ritiro dell’apparecchio da buttare al momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio equivalente.
Operativamente, i fabbricanti delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del “Decreto RAEE” hanno costituito dei “Sistemi Collettivi” controllati dal CDC RAEE, in forma di consorzi volontari, in funzione del tipo di apparecchiatura o del tipo di mercato di riferimento.
Tali sistemi collettivi possono disporre di impianti di trattamento di diretta proprietà, ove convogliare i RAEE di pertinenza dei propri associati, oppure operare come semplici “intermediari di rifiuti”, avvalendosi di impianti di terzi.
Trattandosi di rifiuto, tutte le fasi di gestione dei RAEE sono svolte da operatori specificamente autorizzati allo svolgimento di tali operazioni: raccolta, trasporto e trattamento.
In Italia esistono aziende qualificate che si occupano della raccolta e del trasporto dei RAEE e del loro trattamento.